Sentenza TAR sulla valutazione del servizio militare

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    Graduatorie di istituto e ad esaurimento. Valutazione servizio militare non in costanza di nomina

    L'Avv. Avv. Angelo Maurilio Tuozzo ci invia il contributo apparso su DirittoScolastico.it sulla sentenza con cui il Tribunale di Arezzo sez. Lavoro ha accolto in pieno le richieste di un docente inserito nella graduatorie di terza fascia d’Istituto, circa la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina. Analoga sentenza per il sindacato Anief, stavolta in riferimento alle graduatorie ad esaurimento.

    Avv. Tuozzo - In riferimento a tale provvedimento, si evidenzia come il Tribunale di Arezzo ha ritenuto del tutto fondata la posizione assunta da questa difesa circa la non necessità di integrazione del contraddittorio con riguardo agli altri docenti presenti nella medesima che sarebbero potuti essere scavalcati dal docente per il tramite dall’attribuzione dello stesso punteggio “In effetti il liticonsorzio necessario ricorre fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa si che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, liticonsorzi necessari), ma nella fattispecie in esame il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa parte esclusivamente della sua sfera giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data, senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che beninteso, potrebbero intervenire volontariamente ex art. 105 c.p.c.).

    Il Giudice aretino, inoltre, prosegue nel sostenere l’ampia portata del comma 7 dell’art. 485 D. L.vo 297/94, ove è previsto che il servizio militare è valido a tutti gli effetti “né può essere derogata da norme di rango secondario (id est : Decreti Ministeriali) come quelli indicati da parte resistente, dato che costituisce principio indiscusso che le antinomie (ovverosia i contrati fra norme) vadano risolte in base al criterio gerarchico”.

    In ultimo deve rilevarsi che il Giudice, sempre in adesione a quanto sostenuto dalla difesa del docente, ha ritenuto che non dovesse applicarsi l’art. 2050 di cui al D.Lvo n. 66 del 2010, che sancisce il principio della valutabilità del servizio di leva nei concorsi pubblici solo se prestato in costanza di rapporto, poiché “ le c.d. graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola non sono graduatorie costituenti l’esito di una procedura concorsuale in senso stretto…, ma sono graduatorie costituite da un elenco nel quale sono collocati soggetti già in regolare possesso del titolo abilitante per l’insegnamento…”

    L'articolo su DirittoScolastico.it

    Anief - Accolti altri due ricorsi ANIEF avverso le inique determinazioni del MIUR che nei Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento si ostina a non riconoscere il punteggio spettante al servizio militare svolto non in costanza di nomina. Il Tribunale di Velletri dà piena ragione ai nostri legali Fabio Ganci e Walter Miceli che, avvalendosi della stretta collaborazione dei nostri legali sul territorio, ottengono una nuova conferma in favore dei nostri iscritti.

    L'Avv. Salvatore Russo, alla cui esperienza e professionalità l'ANIEF da sempre affida i propri iscritti sul territorio, ci trasmette due nuove sentenze di pieno accoglimento emesse dal Giudice del Lavoro di Velletri a tutela di due docenti precari cui il MIUR aveva negato il riconoscimento del punteggio spettante per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina, ma in possesso del titolo di studi valido per l'insegnamento. In accordo con quanto correttamente rilevato in udienza dal nostro legale, le due sentenze confermano che “il quadro normativo primario è assolutamente univoco nell'attribuire rilevanza ai fini della carriera dei pubblici dipendenti e, segnatamente, del personale docente, al servizio militare, a prescindere se questo sia stato prestato o meno in costanza di nomina” e rilevano che “la limitazione della rilevanza operata dalla norma secondaria si presenta radicalmente illegittima, determinando, peraltro, un ingiustificato pregiudizio alla posizione lavorativa del docente che ha prestato il servizio obbligatorio di leva, in violazione del disposto generale dell'art. 52 comma 2, Cost.”.

    Il Giudice non ha dubbi, dunque, sulla fondatezza dell'azione legale promossa dall'ANIEF costatando, inoltre, che “una interpretazione volta a circoscrivere ai soli dipendenti non di ruolo la rilevanza del servizio militare – come quella sostenuta dal Ministero per escludere il punteggio ai fini della formazione della graduatoria impugnata, ex DM 44/2011 – determinerebbe una discriminazione tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, in violazione della clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE” visto che per i docenti di ruolo il servizio di leva è valido a tutti gli effetti, anche giuridici, e che “nel caso di specie non è stata fornita alcuna plausibile ragione che consenta di attuare una discriminazione nella rilevanza del servizio di leva tra dipendenti pubblici a tempo determinato e a tempo indeterminato”.

    Per questo complesso di ragioni, ed in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, il Giudice del Lavoro accoglie totalmente i due ricorsi ANIEF disapplicando sul punto il DM 44/2011 di aggiornamento delle Graduatorie a esaurimento “nella parte in cui ha attribuito rilevanza soltanto limitata al servizio di leva per le formazioni delle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza, con ciò ponendosi in contrasto con le fonti normative primarie e - dovendosi, come osservato, interpretare il complesso ordinamentale in senso conforme ai dettami del diritto comunitario - va riconosciuto il punteggio aggiuntivo in favore del lavoratore”. MIUR, soccombente, condannato al pagamento delle spese di lite quantificate complessivamente in 4.800 Euro oltre accessori.

    Troppo spesso il MIUR pone in essere nei confronti dei lavoratori della scuola azioni inique e discriminatorie in evidente contrasto con la normativa primaria di riferimento e con le determinazioni eurounitarie; l'ANIEF, consapevole delle solide basi su cui fonda la tutela dei propri iscritti, esprime piena soddisfazione per i nuovi successi ottenuti e ribadisce che continuerà a battere.

    Fonte: Orizzonte Scuola (22 dicembre 2013)

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    Graduatorie ad esaurimento. Riconoscimento punteggio servizio militare svolto non in costanza di nomina. Il Miur modificherà la tabella?

    Il sindacato Anief ci comunica l'accoglimento di altre due ricorsi per il riconoscimento della validità del servizio di leva prestato non in costanza di nomina ai fini del riconoscimento del relativo punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento. A Reggio Emilia il Miur paga 3.300 euro di spese di lite.

    Uniformandosi alla giurisprudenza favorevole finora ottenuta dall'ANIEF, il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia – dando piena ragione agli Avvocati Irene Lo Bue, Fortunato Niro e Tiziana Sponga - emana due sentenze di identico tenore in cui riconosce che “la portata generale del comma 7 dell'art. 485 del d.lgs. 297/1994, non connotata da limitazioni di sorta e non suscettibile di deroga ad opera di norme di rango secondario, quali il D.M. 44/2011” porta all'ovvia conseguenza “che il riconoscimento del servizio militare deve necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera, una volta che il docente sia stato assunto in ruolo -, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere si trovi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento

    A questo punto si pone il problema della nuova tabella di valutazione dei titoli, che potrebbe essere rivista in occasione dell'aggiornamento dei punteggi delle graduatorie ad esaurimento, previsto per la primavera 2014.

    L'ANIEF comunica che vigilerà sulla correttezza dell'ormai prossimo decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento e ricorda a tutti i docenti interessati che - in caso il MIUR non voglia uniformare alla normativa di riferimento le proprie determinazioni in materia - non esiterà a tutelare in tutte le sedi opportune quanti vorranno affidarsi al nostro sindacato per la tutela dei propri diritti.

    Fonte: Orizzonte Scuola (20 gennaio 2014)

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    Graduatorie ad esaurimento 2014 17: sarà riconosciuto il servizio militare non in costanza di nomina?

    I lettori ci chiedono se, alla luce delle sentenze favorevoli, il Ministero abbia preso in considerazione la possibilità di prevedere la valutazione, al prossimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

    Il dm 44/11 (l'ultimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento) prevedeva " Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.", confermando la disposizione dei precedenti decreti.

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    Avverso tale disposizione sono stati presentati numerosi ricorsi (impossibile quantificarne il numero), con esiti diversi, molte sentenze favorevoli e qualcuna negativa.

    Il 24 febbraio scorso le Organizzazioni sindacali hanno avuto un primo incontro al Miur, durante il quale è stato chiesto loro di far pervenire le loro osservazioni sulle temariche dell'aggiornamento. Non ci risulta che l'argomento sia stato affrontato.

    I docenti interessati ritengono si tratti di "un atteggiamento discriminatorio tra chi è stato costretto a fermarsi per un anno servendo lo stato, e chi ha potuto lavorare perchè non ha prestato il servizio di leva obbligatorio".

    Aggiornamento Graduatorie ad esaurimento e di istituto: l'iter comincerà probabilmente ad aprile 2014

    Fonte: Orizzonte Scuola (06 marzo 2014)

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    Graduatorie ad esaurimento: giudice Oristano riconosce punteggio per il servizio militare

    L'Anief vince e convince in Tribunale: ribaltato il precedente orientamento del Giudice del Lavoro di Oristano sulla valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

    Con una sentenza di pieno accoglimento, il Giudice del Lavoro di Oristano rivede il suo precedente orientamento e accoglie senza riserve le richieste di un iscritto ANIEF volte ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, ma con il possesso del titolo valido per l'accesso all'insegnamento. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coadiuvati sul territorio dall'Avv. Marcello Frau, dimostrano ancora una volta che la professionalità e l'esperienza riescono sempre a fare la differenza.

    Dopo la brillante discussione in udienza con il nostro legale di fiducia sul territorio, Avv. Marcello Frau, e il deposito della copiosa giurisprudenza di merito ottenuta dall'ANIEF, il Giudice del Lavoro di Oristano “rivedendo criticamente l'orientamento espresso” in precedenti sentenze, “ritiene non applicabile al caso di specie l'articolo 2050 del codice dell'ordinamento militare, e che la disposizione amministrativa censurata dal ricorrente debba essere disapplicata per violazione di legge”.

    La sentenza, infatti, si sofferma evidenziando “il rapporto di specialità tra il decreto legislativo 16 aprile 1994 n° 297 e il codice dell'ordinamento militare; l'articolo 2050 del codice riguarda, infatti, in via generale, i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, mentre il decreto legislativo menzionato disciplina in via specifica il rapporto di lavoro del personale docente” e ritiene, pertanto, come sostenuto dall'ANIEF, “maggiormente corretto, dal punto di vista giuridico, applicare al caso di specie il citato decreto legislativo in luogo della generale disposizione contenuta nel codice dell'ordinamento militare” aggiungendo che tale orientamento debba essere preferito, rispetto alla tesi sostenuta dal MIUR, anche in modo da “prediligere la soluzione ermeneutica che appare maggiormente conforme ai principi costituzionali” ricordando che “nel caso di specie il principio costituzionale in esame è quello espresso dall'articolo 52 della Costituzione”. MIUR condannato anche a una salata condanna alle spese di giudizio: 3.150 oltre accessori.

    Anche il Tribunale di Oristano, dunque, sposa le convincenti tesi ANIEF e dà nuova lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia riconoscendo finalmente la validità del servizio militare prestato non in costanza di nomina ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento.

    Solo il MIUR si ostina a non voler rivedere il proprio orientamento; il nostro sindacato assicura, comunque, ai propri iscritti che continuerà a vigilare sull'operato del Ministero dell'Istruzione anche e soprattutto all'atto della pubblicazione del prossimo decreto di aggiornamento delle GaE e non esiterà a tutelare i diritti di quanti si vedranno negare il giusto riconoscimento per aver prestato il proprio contributo al servizio della nazione.

    Fonte: Ufficio Stampa Anief (03 aprile 2014)

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    Tribunale di Modena: illegittimo negare il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina

    Nuovo successo ANIEF presso il Giudice del lavoro di Modena che conferma l'assoluta valutabilità ai fini del punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina. Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli, coordinando i nostri legali sul territorio, portano a segno una nuova vittoria ANIEF contro il MIUR condannato alla modifica delle graduatorie precedentemente pubblicate con l'attribuzione del punteggio spettante al ricorrente.

    La professionalità e l'esperienza dei legali ANIEF Massimo Menenti e Irene Lo Bue, continua a fare la differenza in tribunale con una sentenza di pieno accoglimento che non lascia dubbi sul diritto che il MIUR si ostina a negare nei periodici decreti di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento. Il Giudice, infatti, richiama in sentenza l'art. 485 del D. Lgs. 297/94 e ribadisce che “nella sua formulazione letterale la disposizione non prevede alcuna limitazione circa il momento in cui il servizio militare (o civile) è prestato” e conviene che per essere valutato è sufficiente che il servizio di leva sia stato svolto in possesso del titolo di studi valido per l'insegnamento.

    Come da sempre sostenuto dall'ANIEF, il Giudice riconosce che la ratio della norma “è quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all'incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo” e constata che il ricorrente “ha diritto al riconoscimento del punteggio richiesto, pari a dodici punti, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto essendo l'art. 2/6 D.M. n. 44/11 illegittimo sul punto”.

    Le ormai numerose determinazioni dei tribunali del lavoro, che continuano a confermare le tesi ANIEF sull'argomento, dovrebbero far meditare il Ministero dell'Istruzione in modo da provvedere, nell'imminente decreto di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, a una revisione radicale delle proprie posizioni sul punto. In caso contrario, il nostro sindacato annuncia già da ora piena disponibilità ad affiancare quanti vedranno lesi i propri diritti e a proseguire il contenzioso nei competenti tribunali in modo da ottenere, ancora una volta, rispetto e giustizia per i lavoratori precari della scuola.

    Fonte: Anief (06 aprile 2014)

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    Tribunale di Catania: illegittimo negare il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina

    Nuovo successo DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ORIZZONTE DOCENTI presso il Giudice del lavoro di Catania che conferma l’assoluta valutabilità ai fini del punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento del servizio militare prestato non in costanza di nomina.

    L’avvocato Caudullo, porta a segno una nuova vittoria dell’ANOD contro il MIUR condannato alla modifica delle graduatorie precedentemente pubblicate con l’attribuzione del punteggio spettante al ricorrente.

    Come da sempre sostenuto dall’ANOD F, il Giudice riconosce che la ratio della norma “è quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all’incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo” e constata che il ricorrente “ha diritto al riconoscimento del punteggio richiesto, pari a dodici punti, ulteriore rispetto a quello già riconosciuto essendo l’art. 2/6 D.M. n. 44/11 illegittimo sul punto”.

    Le ormai numerose determinazioni dei tribunali del lavoro, che continuano a confermare le tesi ANOD sull’argomento, dovrebbero far meditare il Ministero dell’Istruzione in modo da provvedere, nell’imminente decreto di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, a una revisione radicale delle proprie posizioni sul punto. In caso contrario, la nostra associazione già da ora piena disponibilità ad affiancare quanti vedranno lesi i propri diritti e a proseguire il contenzioso nei competenti tribunali in modo da ottenere, ancora una volta, rispetto e giustizia per i lavoratori precari della scuola.

    Fonte: Associazione Nazionale Orizzonte Docenti (06 aprile 2014)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 20/4/2014, 22:52
     
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    Punteggio per servizio militare non in costanza di nomina riconosciuto dal giudice per III fascia di istituto e GaE

    Uil Scuola Frosinone ci comunica che il Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 513 del 2014 e n. 514/2014 ha accolto i ricorsi per due insegnanti inseriti, uno nella GAE e l'altro nella Graduatoria di terza fascia d'istituto, volti ad ottenere il punteggio di 12 punti nelle suddette graduatorie per il servizio di leva prestato non in costanza di nomina ma con il titolo di studio richiesto per l'insegnamento.

    Con le suddette sentenze appunto il Tribunale di Frosinone ha ordinato al MIUR di riconoscere il suddetto punteggio nella Graduatorie (sia nelle GAE che in quelle di Istituto), in ragione del fatto che il servizio militare obbligatorio può aver ostacolato l'instaurazione del rapporto di servizio, e ciò in virtù ed in applicazione del comma 7 dell'art. 485 del DLGS 297/1994.

    Si tratta di norma speciale che non può essere certamente derogata - si legge nella sentenza - dai decreti ministeriali e che inoltre prevale sull'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare ( DLGS 66 del 2010) che ,peraltro, può applicarsi solo ai consorsi pubblici e non anche alle Graduatorie.

    Fonte: Orizzonte Scuola (11 maggio 2014)

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    Graduatorie ad esaurimento: va valutato servizio militare non in costanza di nomina. Per i Giudici MIUR viola Costituzione

    Nuove soddisfazioni in tribunale per gli iscritti ANIEF che si sono affidati al nostro sindacato per la tutela dei loro diritti. I Tribunali di Salerno e Agrigento danno piena ragione al nostro sindacato e condannano il MIUR a modificare le Graduatorie ad Esaurimento riconoscendo a due docenti precari i 12 punti spettanti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina.

    Gli Avvocati Fabio Ganci e Walter Miceli danno nuovamente “scacco” al MIUR e ottengono il riconoscimento dell'illegittimità del Decreto Ministeriale di aggiornamento delle GaE in quanto pone in essere un pregiudizio ingiustificato e incostituzionale.

    Con due distinte sentenze che ci trasmettono i nostri sempre ottimi legali sul territorio Avv. Antonio Salerno, per il Tribunale di Salerno, e Avv. Francesca Picone, per quello di Agrigento, entrambi i Tribunali ritengono di dover condividere le tesi portate avanti dall'ANIEF e supportate da una giurisprudenza ormai consolidata anche al Giudice del Lavoro.

    Nelle sentenze viene ribadito, infatti, che “il quadro normativo primario è assolutamente univoco nell'attribuire rilevanza ai fini della carriera dei pubblici dipendenti e, segnatamente, del personale docente, al servizio militare, a prescindere se questo sia stato prestato o meno in costanza di nomina” ed evidenziano che la limitazione alla valutazione del punteggio spettante operata dal Decreto Ministeriale di aggiornamento delle graduatorie, “si presenta radicalmente illegittima determinando, peraltro, un ingiustificato pregiudizio dalla posizione lavorativa del docente che ha prestato il servizio obbligatorio di leva, in violazione del disposto generale dell'art. 52 Co. 2 cost.”.

    Pieno diritto per i nostri iscritti ad usufruire del punteggio spettante per il servizio di leva obbligatorio prestato anche se non in costanza di nomina, ma con il prescritto titolo di accesso all'insegnamento e condanna del MIUR al pagamento di 2.800 € oltre accessori.

    ANIEF nuovamente vincente in tribunale continua, con la determinazione che l'ha sempre contraddistinta, ad insegnare al MIUR il pieno rispetto delle norme e della nostra Costituzione.

    Fonte: Anief (15 luglio 2014)

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    Servizio militare, Corte D'Appello di Firenze riconosce punteggio in graduatoria

    L'Avv. Angelo Tuozzo ci comunica la vittoria ottenuta presso la Corte d’Appello di Firenze sez. Lavoro in relazione al riconoscimento del servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

    Il docente inserito in terza fascia d’Istituto otteneva una prima vittoria presso il Tribunale di Arezzo, con una sentenza del luglio 2013, il Ministero però, non demordeva e proponeva appello presso la Corte d’Appello di Firenze.

    Proprio in queste ore si è pronunciato il collegio giudicante, il quale nel ritenere che l’ “Appello non ha ragionevoli probabilità di essere accolto…” lo ha dichiarato inammissibile.

    Dunque, la Corte di Firenze, nel riprendere la giurisprudenza già espressa dalla Corte d’Appello di Ancona e dal Consiglio di Stato ( n. 4028 e 4031 del 31/7/2009 e 9335/2010) senza emettere sentenza, ma con ordinanza ai sensi degli art. 436 e 348 bis e 348 ter c.p.c. ne ha statuito l’inammissibilità.

    Ordinanza, questa, che farà di sicuro discutere moltissimo, (probabilmente la prima sul tema), anche perché da tempo si era in attesa di ulteriori provvedimenti favorevoli da svariate Corti d’Appello, ai fini del riconoscimento di un diritto sacrosanto nei confronti di quei docenti che pur avendo adempiuto all’obbligo di leva o al servizio civile sostitutivo, si vedono non riconosciuto alcun punteggio a differenza di chi invece tale obbligo lo ha svolto in costanza di nomina.

    Del resto -afferma l'Avv. Tuozzo - la dichiarazione di inammissibilità parla molto chiaro riguardo alle pretese del Ministero, che in questo caso si è visto spegnere sul nascere, senza attendere nemmeno sentenza, ogni possibilità che la Corte d’Appello di Firenze potesse ribaltare le sorti giudiziarie già segnate dal Tribunale di Arezzo.

    Fonte: Orizzonte Scuola (13 novembre 2014)

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    Graduatorie ad esaurimento. Servizio militare non in costanza di nomina: Anief vince in Corte d'Appello

    La Corte d'Appello di L'Aquila conferma quanto statuito con la sentenza di I grado: un ricorrente Anief, difeso dall'Avv. Manuela Pirolozzi si vede così riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare prestato non in costanza di nomina

    L'appello del MIUR è stato rigettato con condanna a carico del soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 3.310 oltre al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1 comma 17 introdotto dalla legge n. 228/2012.

    La sentenza riporta chiaramente che la giurisprudenza ha costantemente affermato la validità di quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF e cioè “che il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell’ art. 485 comma 7 del D.lgs 297/94 …..(il quale) prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” riconoscendo espressamente “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’ art. 485 D.Lgs. n. 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta” con la conseguenza che essa “comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive”.

    Segui su Facebook le news della scuola e partecipa alle conversazioni. Siamo in 165mila

    La Corte d'Appello di L'Aquila ha, inoltre, ricordato che ulteriore conferma si ricava dalla pronuncia della Corte di Cassazione la quale ha affermato che “per effetto dell'equiparazione tra la ferma obbligatoria e la ferma prolungata (art. 5 della legge n. 958 del 1986, applicabile "ratione temporis") e tra il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo didattico e il servizio di insegnamento (d.m. n. 201 del 2000), il punteggio aggiuntivo riconosciuto per il servizio militare di leva, ai fini del conferimento delle supplenze del personale docente nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, spetta anche per il periodo di ferma prolungata”.

    Fonte: Orizzonte Scuola (19 dicembre 2014)

     
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    Tribunale Genova: servizio militare è svolto nell'interesse della collettività e il MIUR non può negare l'attribuzione di punteggio nelle GaE

    Con due sentenze di identico tenore, l'ANIEF ottiene ragione anche presso il Giudice del Lavoro di Genova con il riconoscimento di tutto il punteggio spettante in favore di due nostri iscritti che avevano prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR.

    Gli avvocati Alberto Agusto, Corrado Resta e Cristina Loiaconi, alla cui esperienza l'ANIEF affida sempre con fiducia i proprio iscritti sul territorio, incassano altre due soddisfacenti vittorie per il nostro sindacato e la conferma che il punteggio nelle graduatorie è dovuto in ossequio a norme di rango costituzionale.

    Nelle due sentenze, infatti, si rileva sin da subito che il decreto ministeriale di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento risulta, come correttamente evidenziato in udienza dai legali ANIEF, “in contrasto con la norma di rango primario rappresentata dall’art 485 comma 7 del Dlvo 297/94, in base alla quale “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. Nella sua formulazione letterale la disposizione non prevede alcuna limitazione circa il momento in cui il servizio militare (o assimilato) è prestato, assumendo lo svolgimento di detto servizio un valore positivo in sé, essendo svolto nell’interesse della collettività nazionale a fronte di un’inevitabile compressione della libertà dell’individuo per un periodo significativo della sua vita”.

    In pieno accordo con quanto sostenuto dall'ANIEF, dunque, la sentenza evidenzia che la ratio della normativa primaria “è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare (o civile) sia di ostacolo all’incarico di docenza, impedendolo o comunque ritardandolo” e ribadisce l'importanza di tale disposizione che risulta “attuativa del precetto Costituzionale di cui all’art 52 in base al quale, l’adempimento del servizio militare <<…non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio di diritti politici>>”. Il docente, infatti, “era tenuto allo svolgimento del servizio militare (o di altro servizio equipollente) e ciò ha ovviamente determinato una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un’occupazione al termine del percorso di studi”.

    Il riconoscimento di un punteggio in graduatoria derivante dallo svolgimento del servizio militare risulta, dunque, dovuto e il MIUR viene condannato all'attribuzione del giusto punteggio in favore degli iscritti ANIEF e al pagamento di complessivi € 2.400 oltre spese generali, IVA e CPA. Anche questa volta l'azione giudiziaria patrocinata dal nostro sindacato ha dato i risultati attesi, confermando che il Ministero dell'Istruzione persevera nell'illegittima negazione di un diritto che deriva da precetti costituzionali.

    Fonte: Orizzonte Scuola (27 febbraio 2015)

     
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    Graduatorie ad esaurimento: illegittimo non valutare il servizio militare. Anief: giudice bacchetta Miur

    ANIEF - Il Tribunale del Lavoro di Caltagirone (CT) accoglie senza riserve le tesi patrocinate dal nostro sindacato e riconosce l’illegittimità dell’operato del Ministero dell’Istruzione che non riconosce alcun punteggio nelle GaE al servizio militare obbligatorio svolto non in costanza di rapporto di lavoro come docente.

    Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Marco Di Pietro impartiscono un’ulteriore lezione al MIUR sul rispetto della normativa e della gerarchia delle fonti e ottengono piena ragione in favore di un nostro iscritto ottenendo in suo favore il pieno riconoscimento nelle Graduatorie a Esaurimento dell’anno di servizio svolto per leva obbligatoria.

    Anche in provincia di Catania, dunque, i diritti dei lavoratori precari della scuola sono stati tutelati dai legali ANIEF che hanno ottenuto una sentenza esemplare nella sua chiarezza in cui il Giudice evidenzia come “il servizio di leva effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio, indispensabile per l’accesso all’insegnamento, è sempre oggetto di valutazione nelle relative graduatorie di insegnamento, in ragione del fatto che la sua prestazione obbligatoria può essere di ostacolo all’instaurazione del rapporto di servizio”.

    Il Giudice, quindi, bacchetta il MIUR che opponeva alle giuste ragioni del nostro iscritto, quanto riportato dall’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010 e la sentenza ricorda come “trattasi, inoltre, di norma di carattere generale che, come tale, in applicazione del principio “lex generalis non derogat priori speciali”, non può derogare alla disciplina di settore (ordinamento scolastico) di cui all’art. 485 comma 7 del d. lgs. 297/1994, in forza del quale il periodo di servizio militare di leva o di richiamo ed il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e conclude ribadendo che “la portata generale della norma primaria (priva di limitazioni di sorta), induce poi a ritenere che il riconoscimento del servizio militare debba essere applicato anche alle graduatorie di accesso all'insegnamento, onde evitare che chi .abbia assolto ad un obbligo, si trovi poi svantaggiato nelle procedure selettive”.

    Piena vittoria del nostro sindacato e dei legali Anief, dunque, contro l’illegittima ostinazione del Ministero dell’Istruzione che da anni persevera nel negare l’attribuzione del corretto punteggio spettante ai docenti che hanno prestato il servizio di leva obbligatorio o il servizio civile sostitutivo ad esso equiparato. Il nostro iscritto, ora, potrà beneficiare sin da subito del giusto punteggio nelle Graduatorie a Esaurimento e potrà raggiungere con maggiore serenità l’aspirata immissione in ruolo potendo far valere, come è corretto che sia, l’anno di leva obbligatoria svolto al servizio della propria Nazione.

    Fonte: Orizzonte Scuola (18 maggio 2016)

     
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    Graduatorie, valido punteggio servizio militare. Sentenza TAR Lazio

    Un ricorrente lamentava l’illegittimità sotto vari profili della graduatoria impugnata nella parte in cui non gli veniva assegnato alcun punteggio per il servizio militare perché svolto non in costanza di nomina (art. 3, comma 5, del D.M. n. 42 del 2009).

    Esponeva di aver conseguito l’abilitazione per la classe di concorso A038 (Fisica), con valutazione tale da attribuirgli 11 punti, in data 09/06/2006 e successivamente di avere conseguito una ulteriore abilitazione per la classe di concorso A049 (Matematica e Fisica), con valutazione tale da attribuirgli 12 punti; che, pertanto, alla luce della vigente normativa e nella specie in virtù dell’art. 3 comma 2 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009 il ricorrente avrebbe avuto diritto di godere nella classe A038 di un ulteriore punto.

    Punteggio per servizio in costanza di nomina. Si segue l’orientamento del Consiglio di Stato

    Il T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., con provvedimento del 09-07-2018, n. 7650, in via preliminare, quanto alla giurisdizione che con la recente sentenza 02151/2018REG del 21 novembre 2017 il Consiglio di Stato, in una fattispecie del tutto analoga, ha ribadito che quando oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e, unicamente come effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo;

    Considerato, nel merito, che in detta sentenza il Consiglio di Stato ha accolto analogo ricorso, evidenziando che quanto alla legittimità del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui all’articolo 3, comma 5 prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, “il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2015 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015), con la precisazione che “la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento“.

    Si alla validità del servizio di leva

    “L’articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede, infatti, che il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Tale requisito risulta soddisfatto nel caso in esame, avendo il ricorrente conseguito in data 15/12/1992 la Laurea in Ingegneria presso il Politecnico Universitario di Torino ed essendo stato chiamato nell’ottobre del 1994 a svolgere il servizio militare di leva, conclusosi poi in data 31/10/1995.”

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    Fonte: Orizzonte Scuola (07 settembre 2018)

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    Edited by Steve Hi Power Mc - 16/7/2021, 01:39
     
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